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Mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle Amministrative del 2019. Le decisioni della Corte dei Conti

Si informa la cittadinanza che con deliberazione n. 132/2021 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, ÃĻ stata accertata la mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della Relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle elezioni amministrative dell’anno 2019.

Come emerso dall’attività istruttoria condotta dalla Corte, il Comune ha dichiarato che “Avendo avuto circa un anno di presenza del Commissario Straordinario, nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione di fine mandato e gli uffici non si sono attivati, anche perchÃĐ il mandato del Sindaco Messinese era stato spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e pertanto non si sapeva a quale periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine mandato”. Tanto si comunica in esecuzione di quanto statuito dalla medesima deliberazione che sancisce l’obbligo per il Sindaco in carica di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente.

Qui di seguito il testo integrale della deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 132/2021NSG.

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
Nell’adunanza del 13 ottobre 2021, composta dai Magistrati:
Salvatore Pilato – Presidente
Adriana La Porta – Consigliere
Adriana Parlato – Consigliere
Giuseppe Grasso – Consigliere
Tatiana Calvitto – Referendario
Antonio Tea – Referendario
Massimo Giuseppe Urso – Referendario – Relatore
******
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n.
14/2000 che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di
Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);
Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n.
15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge
5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
ed in particolare l’articolo 1-bis, contenente modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149;
Visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione
di fine mandato dei Presidenti delle Province, dei Sindaci di comuni con popolazione pari
o superiore a 5000 abitanti e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate
non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’articolo 4 del d.lgs. n.
149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;
Visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino
al 31 gennaio 2021, modificando l’art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e gli altri decreti legge in materia;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante
“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in
videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della
Corte dei conti”;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante
“Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del
giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,
nonchÃĐ delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero;
viste le osservazioni formulate nella relazione del magistrato istruttore prot. 6785 del
24/06/2021;
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 77/2021, con la quale la Sezione
medesima ÃĻ stata convocata per l’adunanza al fine della instaurazione del contraddittorio
con l’ente per il 07 settembre 2021;
uditi per il Comune di Gela il 07 settembre 2021 in video conferenza il Sindaco avv.
Cristoforo Greco, il Segretario generale dott.ssa Loredana Patti, il Responsabile del Settore
finanziario dott. Alberto Depetro, l’Assessore al bilancio dott. Danilo Giordano, il
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dott.ssa Carmela Ficara e i componenti del
medesimo Collegio dott. Pietro Gioviale e dott. Giuseppe Nicoletti;
esaminata la memoria del Comune di Gela, prot. CdC n. 7073 del 13 settembre 2021, inviata
dopo l’adunanza del 07 settembre 2021 (in prosieguo “memoria dell’ente”);
vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 92/2021, con la quale la Sezione
medesima ÃĻ stata convocata per l’adunanza del 13 ottobre 2021;
udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.
RITENUTO IN FATTO
– Con nota prot. Cdc n. 5301 del 26/04/2021, il magistrato istruttore comunicava al Comune
di Gela che, considerato che nell’anno 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, non risultava adottata e trasmessa a questa
Corte la relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, chiedendo di
fornire chiarimenti in merito;
– il Collegio dei Revisori dei conti suddetto Ente, con nota del 24 maggio 2021, riporta
quanto dichiarato dal dirigente del servizio finanziario: “si da atto che il 07/09/2018 il
sindaco Domenico Messinese veniva sfiduciato e decadeva con l’intero Consiglio
Comunale; in data 13/09/2018 con Decreto Presidenziale n° 591/GAB veniva nominato il
Commissario Straordinario dott. Rosario Arena. Con le elezioni del 13/05/2019 ÃĻ stato
eletto il nuovo Sindaco avv. Cristoforo Greco e con delibera di Giunta Municipale n° 162 del
13/08/2019 ÃĻ stata approvata la Relazione di inizio mandato 2019 del sindaco avv.
Cristoforo Greco. Avendo avuto circa un anno di presenza del Commissario Straordinario
nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione di fine mandato e gli uffici
non si sono attivati anche perchÃĐ il mandato precedente del Sindaco Messinese era stato
spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e pertanto non si sapeva a quale
periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine mandato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
L’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011, rubricato “Relazione di fine mandato provinciale e
comunale”, dispone quanto segue:
“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità
economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, ÃĻ sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono
pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione
effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre
giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La
relazione di fine mandato ÃĻ pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo
di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi
rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output
dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità – costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città
ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema
tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonchÃĻ una forma semplificata
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso
di mancata adozione dell’atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il
sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri
di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito
istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia
predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario
generale ÃĻ ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente,
l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco ÃĻ, inoltre, tenuto a dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina
principale del sito istituzionale dell’ente”.
In ordine alla ratio della disposizione sopra richiamata la giurisprudenza contabile ha
chiarito che l’introduzione dell’obbligo di predisporre e pubblicare la relazione in esame si
inquadra nel contesto delle misure adottate dal legislatore al fine di favorire e incentivare la
trasparenza (in primis il d. lgs. n. 33/2013), come d’altronde emerge dall’espresso
riferimento al comma 1 del citato articolo 4 al “principio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesa”.
Anche la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha precisato che la normativa in esame
“si inscrive nel piÃđ recente percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti
finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei
confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti
investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La relazione di
fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta
nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da
un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria
dell’ente” (del. n. 15/2015), evidenziando l’obiettivo del legislatore di incentivare e favorire
il controllo c.d. diffuso del cittadino (e, nella fattispecie, dell’elettore) nei confronti
dell’attività amministrativa (e finanziaria nella fattispecie) dell’amministrazione locale,
inserendosi in un sistema ordinamentale che attribuisce al privato poteri sempre piÃđ ampi
(si pensi alla disciplina dell’accesso civico generalizzato), finalizzati all’esercizio informato
e consapevole dei diritti di cittadinanza attiva.
Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che la relazione in esame ÃĻ â€œil
documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell’azione amministrativa svolta
nell’arco della consiliatura, nel quale cioÃĻ debbono essere rappresentati i saldi giuridicoeconomici con i quali i sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il loro
quinquennio di gestione dell’ente locale, con imputazione diretta a quest’ultimo”,
precisando che si tratta di un documento che costituisce “atto formale ad efficacia plurima,
nel senso che: – deve fornire la prova documentale di cosa si ÃĻ fatto e, soprattutto, di come
si ÃĻ fatto nella trascorsa consiliatura; -deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni
economico-patrimoniali dell’ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole
il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il
maggiore peso tributario necessario per sanare l’eventuale precarietà economico-finanziaria
dell’ente locale” (SS. RR. In sede giurisdizionale, sent. n. 28/2019).
Nella medesima pronuncia delle Sezioni Riunite viene cristallizzata un’altra finalità, di
rango costituzionale, svolta dalla relazione di fine mandato, che “scatta una fotografia della
reale situazione finanziaria dell’ente (in termini, Corte dei conti, Sezione Autonomie
deliberazione n. 15/2015/QMIG), e, in quest’ottica, essa appare funzionale a
responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto all’effettiva attuazione degli obiettivi
del mandato ricevuto, sotto il profilo della “legalità contabile”, oltre che dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità delle azioni intraprese”, sul presupposto che il principio di
“equilibrio tendenziale di bilancio” sancito dall’art. 81 della Costituzione ÃĻ funzionale alla
“garanzia dei diritti di cittadinanza inclusiva”, permettendo la sostenibilità dello Stato
sociale anche in una prospettiva intergenerazionale (SS.RR. n. 28/2019 cit., che richiama C.
Cost. n. 18/2019).
In altre parole la giurisprudenza costituzionale e contabile hanno evidenziato il valore
(spesso sottovalutato) della relazione de qua, che si lega con il principio in base al quale uno
dei fondamentali fini del mandato elettivo ÃĻ la salvaguardia statica e dinamica degli
equilibri finanziari, in ciÃē in sostanza consistendo la c.d. “contabilità di mandato”, la cui
riconosciuta importanza, da parte del legislatore, per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e
la salvaguardia del bene pubblico bilancio giustifica l’attribuzione alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti del controllo successivo su tale non formale adempimento, a
chiusura del ciclo di controlli intestati alla magistratura contabile.
Fatta questa ampia premessa sulla funzione della relazione, la fattispecie concreta richiede
l’approfondimento di un ulteriore profilo, già esaminato dalla giurisprudenza contabile.
Come emerge dall’attività istruttoria, l’ente rappresenta che il 07 settembre 2018 il sindaco
Domenico Messinese veniva sfiduciato dal Consiglio Comunale e veniva sostituito nelle sue
funzioni da un Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della
Regione n. 591 del 13/09/2018, che ha guidato il Comune fino alle elezioni svoltesi il 13
maggio 2019.
Sul punto il Comune dichiara che: “Avendo avuto circa un anno di presenza del
Commissario Straordinario nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione
di fine mandato e gli uffici non si sono attivati anche perchÃĐ il mandato precedente del
Sindaco Messinese era stato spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e
pertanto non si sapeva a quale periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine
mandato”.
Si pone, pertanto, la questione delle conseguenze giuridiche della cessazione anticipata delle
funzioni da parte del Sindaco (nella fattispecie a seguito di sfiducia da parte del Consiglio
comunale) rispetto agli obblighi sanciti dal citato articolo 4, in quanto l’ente lascia intendere
che l’iniziativa dovesse provenire dal Commissario stesso o che, comunque, fosse incerto il
periodo oggetto di relazione.
Quanto sostenuto dall’ente non appare compatibile con la normativa vigente, come
interpretata dalla giurisprudenza contabile.
In particolare, il citato comma 3 dell’art. 4 regolamenta espressamente l’ipotesi dello
scioglimento anticipato del Consiglio comunale, disponendo che, in questo caso, “la
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre
giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.
La Sezione delle Autonomie ha affrontato espressamente la questione sottoposta oggi a
questo Collegio, esprimendosi come segue: “È pur vero che la disciplina dettata, dal su
richiamato terzo comma, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si
limita all’espressione ‘sottoscrizione della relazione’ senza indicare espressamente i soggetti
tenuti a tale sottoscrizione, ma tale adempimento non puÃē che spettare al Sindaco o al
Presidente della Provincia poichÃĐ la lettura della norma deve essere posta in relazione con
il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione
di fine mandato, nonchÃĐ, come sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per
l’Umbria, con l’identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far
conoscere agli elettori l’attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di
mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale
dell’ente della relazione di fine mandato, ÃĻ il Sindaco che subisce una decurtazione della
propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del
Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al commissario straordinario
nominato in seguito alla scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie
espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011” (del. n. 15/2015
cit.).
Tale impostazione ÃĻ stata successivamente fatta propria dalle Sezioni regionali di controllo,
le quali hanno confermato che la disposizione citata individua chiaramente i soggetti tenuti
alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di
redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’ente di tale relazione per l’ipotesi
della scadenza anticipata della consiliatura, giungendo alla conclusione che “in caso di
scioglimento anticipato del consiglio, infine, sul Sindaco incombe sempre l’obbligo di
firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il
Comune” (Sezione regionale di controllo per la Calabria, delibera n. 95/2020/PAR).
In merito, infine, all’aspetto sanzionatorio della vicenda in esame, occorre prendere le mosse
dalle conclusioni a cui ÃĻ giunta la medesima Sezione delle Autonomie piÃđ volte citata, che
ha affrontato le difficoltà interpretative derivanti dalla mancata individuazione, da parte
del legislatore, dell’organo legittimato ad effettuare la riduzione della decurtazione
dell’indennità del Sindaco e degli emolumenti del Responsabile del servizio finanziario o
del Segretario generale del Comune, sancendo i seguenti principi:
â€Ē “il legislatore non qualifica come ‘sanzioni pecuniarie’ le predette decurtazioni
dell’indennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio
finanziario e del segretario generale del Comune”;
â€Ē “la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria
devono essere espressamente assegnate per legge come, peraltro, avviene per i poteri
sanzionatori attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalle norme in materia di
collegi elettorali e rendiconti dei funzionari delegati”;
â€Ē “in assenza di un’espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal
comma 6 dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive
connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare
ad attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria ÃĻ, quindi, di esclusiva
spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente
appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La Sezione Autonomie richiama, altresÃŽ, le decisioni di alcune Sezioni regionali di
controllo, che hanno accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art.
4 del d. lgs. n. 149/2011 con apposita pronuncia, ne hanno dato formale comunicazione
al Sindaco ed all’organo di revisione (Sezione regionale di controllo per il Veneto,
deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) e hanno ritenuto che spetti allo
stesso ente locale il “potere-dovere” di irrogare la predetta sanzione, in assenza di
apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti la competenza
ad applicare la stessa (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
36/VSG/2015, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 8/2015),
anche ordinando all’amministrazione di comunicare alla Sezione regionale le misure
adottate per dare attuazione alle conseguenze di carattere pecuniario ed, al Sindaco, di
dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione,
motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente (Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014)”.
Di particolare importanza appare il rilevante intervento delle Sezioni Riunite di questa
Corte, per le quali “la natura di ‘pena pecuniaria contabile’ della sanzione prevista
dall’art. 4 avrebbe dovuto agevolarne l’inquadramento, alla luce delle suesposte
considerazioni, nel sistema sanzionatorio contabile, che si va delineando, con sempre
maggiore nettezza, negli ultimi anni, in concomitanza con il depotenziamento dei
tradizionali strumenti di garanzia degli equilibri finanziari complessivi (azioni di
responsabilità di natura risarcitoria). (â€Ķ) In quest’ottica, sarebbe stato agevole colmare
la lacuna normativa rinvenuta nell’art. 4, comma 6, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e
s.m.i., circa l’organo al quale intestare il potere sanzionatorio ivi previsto. La Corte dei
conti sarebbe stata, infatti, “giudice naturale” della materia, in relazione ai beni interesse, di rango costituzionale, chiamati in gioco. In assenza di una specifica norma
volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti il potere sanzionatorio sul punto,
la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/2015, ha, tuttavia, ritenuto che
dovesse essere applicata direttamente dall’Ente interessato, giustificando tale scelta alla
luce della ‘finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare ad
attuazione’. A prescindere da ogni valutazione di merito, tale scelta ermeneutica da un
lato ha perimetrato il potere che la Sezione regionale di controllo puÃē esercitare nella
fase di verifica sull’iter di formazione della relazione di fine mandato, a un mero
“accertamento oggettivo”, circoscritto allo scrutinio ab extrinseco del rispetto formale
della rigida sequenza disegnata dal legislatore; dall’altro, espungendo la sanzione in
esame dal sistema sanzionatorio di matrice contabile sopra accennato, e riconducendola
al diverso ambito delle sanzioni amministrative, irrogabili dall’ente locale ai sensi della
legge n. 689 del 1981, attribuisce l’intera materia sanzionatoria alla cognizione del
Giudice di pace, competente per territorio, ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con esclusione
della legittimazione del Procuratore regionale a intraprendere l’azione volta
all’irrogazione della sanzione, oggi pienamente disponibile ex artt. 1 e 133, c.g.c.”.

Il primo punto di approdo a cui giunge, pertanto, la giurisprudenza contabile ÃĻ che
l’irrogazione della sanzione prevista dal citato comma 6 dell’art. 4 sia di competenza
dell’organo interno dell’ente avente specifica attribuzione in materia di personale
(rectius, trattamento economico) per quanto riguarda il Segretario e il dirigente del
servizio finanziario e del dirigente competente in materia di liquidazione dell’indennità
del Sindaco, dovendo dare un significato preciso alla locuzione utilizzata dalla Sezione
Autonomie “uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle
competenze”.
In ordine alla qualificazione di tale attribuzione in termini di mera facoltà o di vero e
proprio obbligo giuridico, il Collegio non ignora l’orientamento di una parte della
giurisprudenza contabile, che si ÃĻ espressa, in sede consultiva, nel senso di riconoscere
che “la valutazione sulla applicazione della sanzione spetta in via esclusiva all’ente”,
considerato che il ritardo, la mancata redazione o la mancata pubblicazione della
relazione “potrebbe trovare idonea giustificazione in relazione alle circostanze del caso
concreto”, nonchÃĐ che “spetta all’ente locale statuire se l’accountability tutelata dall’art.
4 del d.lgs. 149/2011 abbia subito concreto pregiudizio e se ricorrano i presupposti per
la applicazione delle misure di cui al comma 6 della citata disposizione”, anche se nella
medesima decisione si conferma che ÃĻ â€œriconosciuto all’organo che attualmente gestisce
l’ente il pieno potere-dovere di applicare le conseguenze di cui all’art. 4, comma 6, d. lgs.
149/2011” (Sezione di controllo per la Regione Calabria, del. n. 23/2021).
Il Collegio, tuttavia, ritiene di potere prospettare una interpretazione diversa, comunque
conforme al principio affermato dalla Sezione delle Autonomie, che valorizza, da una
parte, la diffusa qualificazione della competenza dell’organo interno comunale quale
“potere-dovere” e, dall’altra, la formulazione del piÃđ volte citato comma 6.
La disposizione in esame prevede che “In caso di mancato adempimento dell’obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine
mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
del servizio finanziario del comune o al segretario generale ÃĻ ridotto della metà, con
riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di
mandato e degli emolumenti”, sembrando fare riferimento a un automatismo
nell’applicazione della sanzione che esclude qualsivoglia profilo di discrezionalità, il
quale, per potere essere configurato, avrebbe dovuto essere fondato sulla presenza del
verbo “puÃē”, non previsto nella disposizione in esame.
La soluzione sposata dal Collegio appare, altresÃŽ, la piÃđ compatibile con l’attribuzione al
dirigente del Servizio personale (rectius, del servizio trattamento economico) o al
dirigente competente in materia di liquidazione dell’indennità sindacale della
competenza in materia da parte della Sezione Autonomie, mentre la scelta discrezionale
dovrebbe essere attribuita all’organo di vertice, con profili critici non facilmente
risolvibili nel caso in cui la sanzione dovesse essere irrogata al Sindaco e/o al Segretario
generale.
Questa soluzione non appare incompatibile con gli orientamenti delle Sezioni
giurisdizionali di questa Corte. In particolare, di recente, il giudice contabile piemontese
ha confermato che “le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 4 comma 6 d.lgs.149/ 2011
previste in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione,
nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato (consistenti ,come piÃđ
volte ricordato, nella riduzione della metà con riferimento alle tre successive mensilità,
rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti) non rientrano
fra quelle la cui irrogazione ÃĻ rimessa all’iniziativa del PM, essendo invece attribuito alle
Sezioni regionali di controllo, cui la relazione di fine mandato deve essere trasmessa, il
potere di accertare il puntuale rispetto della disciplina”, ma ha precisato che “il dato
normativo ÃĻ in realtà chiaro e determina nella sua applicazione una tipica scissione tra
procedimenti, e tra attività (potere) di controllo, istruttoria e decisoria (spettante alla
Sezione regionale di controllo le cui delibere sono sottoposte al sindacato esclusivo delle
Sezioni Riunite in speciale composizione ai sensi dell’art. 11 comma 6 c.g.c,) e potere
sanzionatorio intestato all’amministrazione da esercitare sulla base dell’atto
presupposto (delibera) nel rispetto dei ben determinati ed automatici criteri quantitativi
previsti dallo stesso art. 14 comma 6 facendo applicazione dei principi di cui alla l.
689/1981”, escludendo che il PM contabile abbia il potere di intraprendere una iniziativa
volta a sollecitare l’irrogazione della sanzione. La Sezione Piemonte precisa : “Delle due
l’una: o si ritiene che il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetti
esclusivamente al giudice contabile su iniziativa del PM ed allora non avrebbe senso
l’invito contenuto nella delibera della Sezione di controllo rivolto all’applicazione della
sanzione da parte dell’ente che non ne avrebbe il potere, oppure, la trasmissione della
delibera al PM persegue la finalità di renderlo edotto di fatti che potrebbero assumere
rilievo ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa (es. mancato
incameramento di entrate o incameramento somme inferiori al dovuto) ed allora la
trasmissione si giustificherebbe pienamente sulla base della sinergia che sussiste ed ÃĻ
normativamente prevista tra funzioni di controllo e requirenti” (Sezione giurisdizionale
Piemonte, sent. n. 135/2020).
Anche la Sezione regionale per la Campania, nell’accertare il mancato rispetto della
scansione temporale di cui al comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha affermato
che “stante il carattere oggettivo delle disposizione e al riguardo risulta del tutto
irrilevante la verifica dell’elemento psicologico e quindi della riconducibilità del ritardo
ad una situazione di obiettiva incertezza circa il termine entro cui pubblicare
la relazione di fine mandato attività di pertinenza del giudice della opposizione se e
quando la amministrazione titolare del potere di inflizione di sanzione deciderà di
irrogarla e il sanzionato si opporrà” (del. 230/2021/VSG).
In conclusione, il Collegio accerta:
1. la mancata redazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della
Relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle elezioni
amministrative del 2019;
2. il potere – dovere del dirigente del servizio comunale preposto alla liquidazione
delle competenze di irrogare la sanzione ai soggetti responsabili;
3. l’obbligo per il Sindaco in carica di dare notizia della mancata pubblicazione della
relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale
dell’ente”.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,
ACCERTA
la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni come meglio precisato
nella parte motiva.
DISPONE
â€Ē che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale – per il tramite del suo
Presidente-, al Segretario e al dirigente del Servizio preposto alla liquidazione delle
competenze (come meglio indicato nella parte motiva) del Comune di Gela;
â€Ē che il rappresentante legale dell’ente dia riscontro alla presente pronuncia,
comunicando le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni disposte dall’art.
4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, stante la mancata
redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con onere di relazione
anche sull’eventuale contenzioso che dovesse instaurarsi a seguito dell’applicazione
doverosa delle sanzioni;

â€Ē che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente
pronuncia sia altresÃŽ pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione secondo le
modalità di legge.

CosÃŽ deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2021

IL MAGISTRATO RELATORE                          IL PRESIDENTE
(Massimo Giuseppe Urso)                                  (Salvatore Pilato)

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Batteri coliformi ed Escherichia Coli su campioni di acqua potabile a Macchitella: il Sindaco ne vieta l’uso

Il Sindaco Lucio Greco ha firmato nel pomeriggio una ordinanza per vietare, in via precauzionale, l’uso per fini alimentari dell’acqua erogata nel Quartiere Macchitella.

Il provvedimento si ÃĻ reso necessario a seguito della nota pervenuta dal Dirigente SIAN Distrettuale dell’U.O. Igiene Pubblica dell’A.S.P. 2 di Gela con la quale ÃĻ stata comunicata la presenza di batteri coliformi ed Escherichia Coli sui campioni di acqua potabile sui quali sono state condotte le consuete e periodiche analisi chimiche, nei punti di prelievo serbatoio Montelungo di via Mazzara del Vallo, di Viale Cortemaggiore e punto di ricarica autobotti .

Pertanto, a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione, si ordina di astenersi dall’uso dell’acqua distribuita dalla rete cittadina presso il Quartiere Macchitella per usi alimentari. L’ordinanza sindacale resterà in vigore sino a quando il valore dei parametri in questione non rientrerà nei limiti previsti per legge, e comunque sino a nuove disposizioni.

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Viabilità, trasporti, zone scolastiche e domeniche sostenibili: Comune a confronto con la FIAB

L’assessore Giuseppe Licata, che ha da poco avuto la delega alla Polizia Municipale, ai trasporti e alla viabilità, ha incontrato questa mattina, insieme al comandante dei Vigili Urbani, Giuseppe Montana, e al Tenente Giampiero Occhipinti, il presidente della locale sezione della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ossia l’avv. Simone Morgana. E’ stato lo stesso assessore a richiedere il confronto, in virtÃđ della grande e riconosciuta esperienza di Morgana in tema di sostenibilità ambientale e di eventi finalizzati a sensibilizzare sull’uso di mezzi alternativi alle auto.

Una delle idee che l’assessore Licata vuole portare avanti ÃĻ quella delle domeniche sostenibili, per promuovere l’uso della bicicletta coinvolgendo famiglie, commercianti e altre associazioni, nonchÃĐ la consulta dei disabili. Allo studio, al momento, ce ne sono due al mese: una al lungomare e una a Macchitella, ovviamente previa chiusura del traffico veicolare. Si ÃĻ anche parlato di viabilità, trasporti e dell’istituzione di nuove zone scolastiche nei pressi delle Benedettine e degli istituti dell’area di via Pitagora, cosÃŽ da tutelare pedoni e studenti, e, nel contempo, anche l’ambiente e la qualità dell’aria. “Ringrazio l’avv. Morgana per la disponibilità mostrata nei confronti delle tematiche e delle problematiche che ho voluto sottoporre alla sua attenzione. È stato un bel momento di confronto, davvero utile nell’ottica della ricca programmazione che sto avviando con il settore viabilità e degli obiettivi che intendo portare all’attenzione della giunta. La FIAB ha avanzato proposte molto interessanti, tra cui quella di realizzare un attraversamento pedonale rialzato in viale Enrico Mattei. L’amministrazione della quale mi onoro di far parte vuole fare il possibile per promuovere la mobilità sostenibile in tutta sicurezza, e sono già a lavoro per raggiungere quanto prima risultati tangibili” ha commentato l’assessore Giuseppe Licata.

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Servizio Asacom attivo da oggi per gli studenti con disabilità o disturbi nell’apprendimento

L’assessore ai servizi sociali e all’istruzione, Nadia Gnoffo, annuncia l’avvio, a partire da oggi, del servizio Asacom. Il Comune si conferma, cosÃŽ, ente attento e sensibile alle esigenze degli studenti, al fianco dei quali assicurerà questa figura professionale fondamentale.

Il servizio Asacom, infatti, ÃĻ finalizzato all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni dai 3 ai 14 anni segnalati ai comuni del distretto socio-sanitario, dai dirigenti scolastici e riconosciuti dall’Asp. L’Asacom ÃĻ un operatore che guida e supporta lo studente con disabilità sensoriali, psico-fisiche o con disturbo dello spettro autistico nelle fasi apprendimento e di interazione con l’ambiente che lo circonda, aiutandolo a compensare le difficoltà comunicative e relazionali.

Per l’anno scolastico in corso, l’assessore Gnoffo ÃĻ riuscita a garantire il monte ore grazie a delle somme residue del Piano di Zona già precettate, ma l’assessore annuncia di essersi già attivata con la Regione per chiedere che il capitolo venga rimpinguato con le somme inizialmente destinate all’Asacom domiciliare. “Ho chiesto che vengano convertite e utilizzate per l’Asacom scolastico, essendo finalmente la scuola tornata in presenza. In questo modo, – afferma Gnoffo – sarà possibile garantire piÃđ ore di assistenza agli studenti e coprire in toto il fabbisogno fatto presente dalle scuole, che hanno segnalato ragazzi in piÃđ rispetto allo scorso anno. Quello che vorrei sottolineare – continua l’assessore – ÃĻ che ho ricevuto da pochi giorni la delega all’istruzione, pertanto sono ancora in una fase di verifica e di studio. Di certo, una delle prime cose che intendo fare ÃĻ interfacciarmi con il dirigente del settore Bilancio per capire se sia possibile una variazione di bilancio, al fine di creare un capitolo specifico per l’assistenza degli alunni. Fino ad oggi, ho garantito il servizio grazie al settore Servizi Sociali, ma ora bisogna recuperare somme anche dal capitolo dell’Istruzione”.

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Divieto di panificazione da domani e per tutte le domeniche, fino a giugno

L’assessore alle Attività Produttive, Terenziano Di Stefano, comunica che a partire da domani, domenica 7 novembre,  tornano in pieno vigore le disposizioni di legge sulle disposizioni relative all’attività di panificazione previste dal D.A. 842 1.S pubblicato in GURS N. 25 del 30 Maggio 2018. Di Stefano ricorda ai panificatori che nel periodo corrente dal 1 ottobre 2021 fino al 15 giugno 2022, ÃĻ ripristinato il divieto di panificazione per tutte le domeniche.

Il decreto emanato dall’Assessorato alle Attività Produttive dalla Regione Sicilia, pubblicato in GURS l’8 Giugno 2018 e legittimato da sentenza TAR n.624/2019 (che ha respinto il ricorso della GDO) tiene in alta considerazione le complessità della comparto panario, nonchÃĐ la necessità di garantire, attraverso la non panificazione nella giornata domenicale, il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili dei titolari delle imprese di panificazione e delle
maestranze tutte. L’amministrazione comunale, attraverso gli organi di vigilanza preposti, oltre a sorvegliare la
corretta applicazione del decreto, hanno titolo ad applicare le sanzioni enunciate dall’art. 7 del medesimo provvedimento; tra le quali qui si riporta: “Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sindaco ordina la chiusura dell’attività per un periodo fino a sette giorni. L’accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l’aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale”.

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Altri 4 milioni da Agenda Urbana per il consolidamento dell’area a monte di via Borsellino

Altri 4 milioni assicurati alla città grazie ad Agenda Urbana. Serviranno per i lavori di consolidamento dell’area a monte di Via Borsellino e per quelli che toccheranno le terre armate. Due finanziamenti diversi che perseguono lo stesso obiettivo sul piano locale, ossia quello di rendere stabile una delle aree piÃđ a rischio sul piano della tenuta idrogeologica a fronte di una messa in sicurezza che ÃĻ da ritenersi, ormai, improcrastinabile.

“Nessuno si ÃĻ risparmiato, – hanno commentato il Sindaco Lucio Greco e l’assessore alle Attività Produttive, Terenziano Di Stefano – lavorando senza sosta e seguendo con rigore le procedure afferenti ad ogni progetto. Parrebbe una dichiarazione sensazionalistica, ce ne rendiamo conto, ma il sensazionalismo ÃĻ tale solo quando non ÃĻ seguito dai risultati, cosa che, nell’ambito di Agenda Urbana, non ÃĻ: il “modello Agenda Urbana” funziona. Siamo pronti ora a seguire con altrettanto rigore la seconda fase, quella della preparazione delle gare, atteso che, e lo diciamo con un pizzico di soddisfazione, ogni progetto presentato ÃĻ stato ammesso al finanziamento, con relativa emissione dei decreti, e dunque saremo impegnati fino alla realizzazione dei lavori. Per questo, non possiamo che ringraziare i Rup dei due progetti dell’area Borsellino, l’Arch Galanti e il Geometra Incardona, i progettisti, lo Staff Tecnico e, naturalmente, l’Autorità Urbana, arch. Tonino Collura, che segue con attenzione ogni fase”.

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Divieto di sosta e restringimento della carreggiata su Viale Federico II fino al 19 novembre

Il dirigente della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, ha emanato una ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta sul lungomare, nel tratto compreso tra la via Amerigo Vespucci e la via Vasile, da oggi e fino al 19 novembre. Sono iniziati, infatti, i lavori di scavo e posa del cavo interrato. L’ordinanza prevede il divieto di sosta sul lato nord e il restringimento della carreggiata (sarà garantito, in ogni caso, il transito dei veicoli in sicurezza).

L’ impresa ECO.NET spa, incaricata dei lavori, procederà all’installazione dell’apposita segnaletica stradale e provvederà a garantire la perfetta efficienza e visibilità del cantiere, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e affinchÃĐ la circolazione veicolare non subisca disagi. Alla fine dei lavori sarà la ditta a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale nel tratto interessato dagli interventi.

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Ufficializzate le nuove deleghe agli assessori della giunta Greco

Sono state ufficializzate le nuove deleghe agli assessori della giunta Greco. Il Primo Cittadino, ultimata la fase di riflessione e incontri, ha deciso di non apportare troppi cambiamenti, ma di assegnare e raggruppare le deleghe in base alla specifica preparazione di ognuno dei componenti della sua squadra.

Ecco, nel dettaglio, le deleghe assegnate:

Terenziano Di Stefano: vice sindaco, attività produttive, energia, artigianato e Suap, politiche giovanili, rapporti con il consiglio comunale

Giovanni Costa: Lavori pubblici ed edilizia scolastica

Danilo Giordano: Bilancio, tributi, partecipate comunali

Nadia Gnoffo: Servizi sociali, Pari Opportunità, Istruzione

Ivan Liardi: Urbanistica, Decoro Urbano, Patrimonio

Giuseppe Licata: Polizia municipale, Annona, mercati, trasporti e viabilità, tutela degli animali, agricoltura.

Cristian Malluzzo: Ambiente, rifiuti e differenziata, Sport, turismo e spettacolo.

“Avevo promesso ai cittadini che nel giro di pochi giorni avrei chiuso anche questa fase della verifica, – afferma il Sindaco Lucio Greco – valutando non solo l’entusiasmo e la voglia di far bene ma anche le peculiarità specifiche di ognuno dei miei collaboratori e la loro indole. Per quanto riguarda la delega all’ambiente e ai rifiuti, che ho tenuto per me a lungo e che ora affido all’assessore Malluzzo, mi preme precisare che continuerÃē comunque a seguire tutto con attenzione, perchÃĐ ÃĻ uno dei settori piÃđ importanti e delicati per l’amministrazione e l’intera città. Malluzzo sarà, per modo di dire, il mio braccio armato, colui che andrà in giro sul territorio ogni giorno a verificare se ci sono problemi e a trovare le soluzioni piÃđ idonee. Lavori Pubblici ed Edilizia Scolastica saranno i settori di competenza del nuovo assessore, Giovanni Costa. Una scelta quasi naturale, visto che ÃĻ stato dirigente comunale proprio in questo ambito prima di andare in pensione e conosce bene ogni angolo di questa città, sa cosa c’ÃĻ da fare e come farla. L’agricoltura passa da Malluzzo a Licata, che avrà anche la tutela degli animali, altri temi molto delicati e che richiedono un’attenzione costante e una presenza massiccia sul territorio. Ho deciso, infine, di tenere per me la delega alla salute, che prima era dell’assessore Gnoffo e che adesso, in piÃđ, dovrà occuparsi della Pubblica Istruzione. Sicuro che sapranno fare molto bene per la città, auguro a tutti loro un buon lavoro”.

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Fango a Farello: il Sindaco fa ripulire tutto e annuncia provvedimenti severi

La pioggia degli ultimi giorni ha allagato l’area antistante il cimitero Farello, creando una fanghiglia che ha arrecato gravi disagi ai cittadini che tra domenica e ieri si sono recati a portare un fiore sulla tomba dei propri cari.

Il Sindaco Lucio Greco si ÃĻ immediatamente recato sul posto per verificare la situazione, e ha parlato di “attacchi giusti e legittimi” in riferimento a quelli dei cittadini nei confronti di chi ha permesso tutto questo. Greco, pur non trattandosi di atti gestionali di sua competenza, per settimane si ÃĻ preoccupato e premurato di fare piÃđ sopralluoghi, sia al Monumentale che a Farello, per verificare insieme ai dirigenti tutto quello che era necessario fare affinchÃĻ i cittadini trovassero tutto ordinato e sistemato nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. A seguito di quanto accaduto, il Primo Cittadino annuncia ora provvedimenti severi nei confronti di chi avrebbe dovuto evitare che tali disagi si verificassero e non l’ha fatto, disattendendo l’ordine di servizio che lo stesso Sindaco aveva dato a seguito dei sopralluoghi.

“Mi scuso personalmente per la situazione che hanno trovato i cittadini a Farello. Non doveva accadere, – ha detto il Sindaco – invece il parcheggio non ÃĻ stato sistemato come necessitava. Ho già convocato una riunione alla presenza di tutti i dirigenti e del segretario generale, perchÃĻ quello che ÃĻ successo non puÃē passare sotto silenzio. Chi ha sbagliato deve pagare, occorre un approfondimento per accertare di chi siano le responsabilità e nei confronti di questo (o questi) saranno assunti, lo posso garantire, provvedimenti rigorosi. Sia domenica che ieri, non appena ho avuto contezza di quanto stava accadendo, ho chiamato i dirigenti e l’amministratore di Ghelas per trovare un’immediata soluzione, e questa mattina sono andato di persona a verificare l’andamento dei lavori da me disposti. Se qualcuno pensa di continuare a lavorare (anzi, a non lavorare) come ha fatto fino ad oggi, sappia che non me ne starÃē con le mani in mano. Chi mi conosce sa che sono per il dialogo e la concertazione, – ha concluso – ma regna una superficialità che intendo assolutamente arginare”.

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Turismo e cultura: la Giunta delibera l’adesione alla “Rotta dei Fenici”

La giunta municipale ha deliberato l’adesione del comune di Gela all’associazione “Rotta dei Fenici” – Itinerario culturale internazionale del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo. L’iniziativa ÃĻ una delle tante promosse dall’amministrazione comunale gelese per rilanciare la cultura e il turismo, partendo dalla condivisione dei principi e dei valori fondanti della stessa associazione, ossia l’interculturalità mediterranea e la costruzione di una identità comune europea. Tanti i progetti già in fase di elaborazione, improntati alla cooperazione culturale, economica, sociale e turistica fra tutti i Paesi che hanno le stesse radici e le medesime origini storiche fenicie. “In questo modo – spiegano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore agli spettacoli Cristian Malluzzo – aderiamo ad un network che sa muoversi bene, e lo ha ampiamente dimostrato negli ultimi anni, nella promozione di eventi e attività culturali con, sullo sfondo, i rapporti storici fra i siti del Mediterraneo sorti ad opera dei Fenici. Fare rete con chi ha esperienza e una formazione ad hoc ÃĻ essenziale anche per migliorare i servizi turistici, sia quelli già esistenti nel territorio che quelli nuovi che, insieme, sarà possibile creare, partendo dalle nostre ricchezze storiche, paesaggistiche, architettoniche e naturalistiche. Con l’adesione alla Rotta dei Fenici, siamo sicuri di aver mosso un altro importante passo in questa direzione, certi dell’impronta che vogliamo dare alla Gela del futuro, finalmente libera da industria pesante e inquinamento e votata alla bellezza”.

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