Mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle Amministrative del 2019. Le decisioni della Corte dei Conti
Si informa la cittadinanza che con deliberazione n. 132/2021 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, ÃĻ stata accertata la mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della Relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle elezioni amministrative dell’anno 2019.
Come emerso dall’attività istruttoria condotta dalla Corte, il Comune ha dichiarato che “Avendo avuto circa un anno di presenza del Commissario Straordinario, nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione di fine mandato e gli uffici non si sono attivati, anche perchÃĐ il mandato del Sindaco Messinese era stato spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e pertanto non si sapeva a quale periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine mandato”. Tanto si comunica in esecuzione di quanto statuito dalla medesima deliberazione che sancisce l’obbligo per il Sindaco in carica di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente.
Qui di seguito il testo integrale della deliberazione Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 132/2021NSG.
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
Nellâadunanza del 13 ottobre 2021, composta dai Magistrati:
Salvatore Pilato – Presidente
Adriana La Porta – Consigliere
Adriana Parlato – Consigliere
Giuseppe Grasso – Consigliere
Tatiana Calvitto – Referendario
Antonio Tea – Referendario
Massimo Giuseppe Urso – Referendario â Relatore
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Visto lâart. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n.
14/2000 che ha approvato il regolamento per lâorganizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di
Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);
Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n.
15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge
5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
ed in particolare lâarticolo 1-bis, contenente modifiche allâarticolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149;
Visto il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione
di fine mandato dei Presidenti delle Province, dei Sindaci di comuni con popolazione pari
o superiore a 5000 abitanti e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate
non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti lâarticolo 4 del d.lgs. n.
149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;
Visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino
al 31 gennaio 2021, modificando lâart. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e gli altri decreti legge in materia;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante
âRegole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in
videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della
Corte dei contiâ;
Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante
âRegole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del
giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,
nonchÃĐ delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero;
viste le osservazioni formulate nella relazione del magistrato istruttore prot. 6785 del
24/06/2021;
vista lâordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 77/2021, con la quale la Sezione
medesima ÃĻ stata convocata per lâadunanza al fine della instaurazione del contraddittorio
con lâente per il 07 settembre 2021;
uditi per il Comune di Gela il 07 settembre 2021 in video conferenza il Sindaco avv.
Cristoforo Greco, il Segretario generale dott.ssa Loredana Patti, il Responsabile del Settore
finanziario dott. Alberto Depetro, lâAssessore al bilancio dott. Danilo Giordano, il
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dott.ssa Carmela Ficara e i componenti del
medesimo Collegio dott. Pietro Gioviale e dott. Giuseppe Nicoletti;
esaminata la memoria del Comune di Gela, prot. CdC n. 7073 del 13 settembre 2021, inviata
dopo lâadunanza del 07 settembre 2021 (in prosieguo âmemoria dellâenteâ);
vista lâordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 92/2021, con la quale la Sezione
medesima ÃĻ stata convocata per lâadunanza del 13 ottobre 2021;
udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.
RITENUTO IN FATTO
– Con nota prot. Cdc n. 5301 del 26/04/2021, il magistrato istruttore comunicava al Comune
di Gela che, considerato che nellâanno 2019 si sono tenute le elezioni amministrative per
lâelezione del Sindaco e del Consiglio comunale, non risultava adottata e trasmessa a questa
Corte la relazione di fine mandato, ai sensi dellâart. 4 del d. lgs. n. 149/2011, chiedendo di
fornire chiarimenti in merito;
– il Collegio dei Revisori dei conti suddetto Ente, con nota del 24 maggio 2021, riporta
quanto dichiarato dal dirigente del servizio finanziario: âsi da atto che il 07/09/2018 il
sindaco Domenico Messinese veniva sfiduciato e decadeva con lâintero Consiglio
Comunale; in data 13/09/2018 con Decreto Presidenziale n° 591/GAB veniva nominato il
Commissario Straordinario dott. Rosario Arena. Con le elezioni del 13/05/2019 ÃĻ stato
eletto il nuovo Sindaco avv. Cristoforo Greco e con delibera di Giunta Municipale n° 162 del
13/08/2019 ÃĻ stata approvata la Relazione di inizio mandato 2019 del sindaco avv.
Cristoforo Greco. Avendo avuto circa un anno di presenza del Commissario Straordinario
nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione di fine mandato e gli uffici
non si sono attivati anche perchÃĐ il mandato precedente del Sindaco Messinese era stato
spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e pertanto non si sapeva a quale
periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine mandatoâ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lâart. 4 del d. lgs. n. 149/2011, rubricato âRelazione di fine mandato provinciale e
comunaleâ, dispone quanto segue:
â1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unitÃ
economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine
mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, ÃĻ sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono
pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione
effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre
giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La
relazione di fine mandato ÃĻ pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune
entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo
di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivitÃ
normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi
rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output
dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtÃ
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità – costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – cittÃ
ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema
tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonchÃĻ una forma semplificata
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso
di mancata adozione dell’atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il
sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri
di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito
istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia
predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario
generale ÃĻ ridotto della metà , con riferimento alle tre successive mensilità , rispettivamente,
l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco ÃĻ, inoltre, tenuto a dare
notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina
principale del sito istituzionale dell’enteâ.
In ordine alla ratio della disposizione sopra richiamata la giurisprudenza contabile ha
chiarito che lâintroduzione dellâobbligo di predisporre e pubblicare la relazione in esame si
inquadra nel contesto delle misure adottate dal legislatore al fine di favorire e incentivare la
trasparenza (in primis il d. lgs. n. 33/2013), come dâaltronde emerge dallâespresso
riferimento al comma 1 del citato articolo 4 al âprincipio di trasparenza delle decisioni di
entrata e di spesaâ.
Anche la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha precisato che la normativa in esame
âsi inscrive nel piÃđ recente percorso intrapreso dal legislatore verso lâadozione di documenti
finalizzati a rendere trasparente lâattività svolta dagli amministratori pubblici nei
confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti
investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La relazione di
fine mandato costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dellâattività svolta
nellâesercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da
unâamministrazione allâaltra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria
dellâenteâ (del. n. 15/2015), evidenziando lâobiettivo del legislatore di incentivare e favorire
il controllo c.d. diffuso del cittadino (e, nella fattispecie, dellâelettore) nei confronti
dellâattività amministrativa (e finanziaria nella fattispecie) dellâamministrazione locale,
inserendosi in un sistema ordinamentale che attribuisce al privato poteri sempre piÃđ ampi
(si pensi alla disciplina dellâaccesso civico generalizzato), finalizzati allâesercizio informato
e consapevole dei diritti di cittadinanza attiva.
Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che la relazione in esame ÃĻ âil
documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dellâazione amministrativa svolta
nellâarco della consiliatura, nel quale cioÃĻ debbono essere rappresentati i saldi giuridicoeconomici con i quali i sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il loro
quinquennio di gestione dellâente locale, con imputazione diretta a questâultimoâ,
precisando che si tratta di un documento che costituisce âatto formale ad efficacia plurima,
nel senso che: – deve fornire la prova documentale di cosa si ÃĻ fatto e, soprattutto, di come
si ÃĻ fatto nella trascorsa consiliatura; -deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni
economico-patrimoniali dellâente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole
il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il
maggiore peso tributario necessario per sanare lâeventuale precarietà economico-finanziaria
dellâente localeâ (SS. RR. In sede giurisdizionale, sent. n. 28/2019).
Nella medesima pronuncia delle Sezioni Riunite viene cristallizzata unâaltra finalità , di
rango costituzionale, svolta dalla relazione di fine mandato, che âscatta una fotografia della
reale situazione finanziaria dellâente (in termini, Corte dei conti, Sezione Autonomie
deliberazione n. 15/2015/QMIG), e, in questâottica, essa appare funzionale a
responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto allâeffettiva attuazione degli obiettivi
del mandato ricevuto, sotto il profilo della âlegalità contabileâ, oltre che dellâefficienza,
dellâefficacia e dellâeconomicità delle azioni intrapreseâ, sul presupposto che il principio di
âequilibrio tendenziale di bilancioâ sancito dallâart. 81 della Costituzione ÃĻ funzionale alla
âgaranzia dei diritti di cittadinanza inclusivaâ, permettendo la sostenibilità dello Stato
sociale anche in una prospettiva intergenerazionale (SS.RR. n. 28/2019 cit., che richiama C.
Cost. n. 18/2019).
In altre parole la giurisprudenza costituzionale e contabile hanno evidenziato il valore
(spesso sottovalutato) della relazione de qua, che si lega con il principio in base al quale uno
dei fondamentali fini del mandato elettivo ÃĻ la salvaguardia statica e dinamica degli
equilibri finanziari, in ciÃē in sostanza consistendo la c.d. âcontabilità di mandatoâ, la cui
riconosciuta importanza, da parte del legislatore, per lâesercizio dei diritti di cittadinanza e
la salvaguardia del bene pubblico bilancio giustifica lâattribuzione alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti del controllo successivo su tale non formale adempimento, a
chiusura del ciclo di controlli intestati alla magistratura contabile.
Fatta questa ampia premessa sulla funzione della relazione, la fattispecie concreta richiede
lâapprofondimento di un ulteriore profilo, già esaminato dalla giurisprudenza contabile.
Come emerge dallâattività istruttoria, lâente rappresenta che il 07 settembre 2018 il sindaco
Domenico Messinese veniva sfiduciato dal Consiglio Comunale e veniva sostituito nelle sue
funzioni da un Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della
Regione n. 591 del 13/09/2018, che ha guidato il Comune fino alle elezioni svoltesi il 13
maggio 2019.
Sul punto il Comune dichiara che: âAvendo avuto circa un anno di presenza del
Commissario Straordinario nessuno ha chiesto agli uffici finanziari di predisporre relazione
di fine mandato e gli uffici non si sono attivati anche perchÃĐ il mandato precedente del
Sindaco Messinese era stato spezzato con la nomina del Commissario Straordinario e
pertanto non si sapeva a quale periodo fare riferimento per una eventuale relazione di fine
mandatoâ.
Si pone, pertanto, la questione delle conseguenze giuridiche della cessazione anticipata delle
funzioni da parte del Sindaco (nella fattispecie a seguito di sfiducia da parte del Consiglio
comunale) rispetto agli obblighi sanciti dal citato articolo 4, in quanto lâente lascia intendere
che lâiniziativa dovesse provenire dal Commissario stesso o che, comunque, fosse incerto il
periodo oggetto di relazione.
Quanto sostenuto dallâente non appare compatibile con la normativa vigente, come
interpretata dalla giurisprudenza contabile.
In particolare, il citato comma 3 dellâart. 4 regolamenta espressamente lâipotesi dello
scioglimento anticipato del Consiglio comunale, disponendo che, in questo caso, âla
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre
giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei contiâ.
La Sezione delle Autonomie ha affrontato espressamente la questione sottoposta oggi a
questo Collegio, esprimendosi come segue: âà pur vero che la disciplina dettata, dal su
richiamato terzo comma, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale si
limita allâespressione âsottoscrizione della relazioneâ senza indicare espressamente i soggetti
tenuti a tale sottoscrizione, ma tale adempimento non puÃē che spettare al Sindaco o al
Presidente della Provincia poichÃĐ la lettura della norma deve essere posta in relazione con
il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti lâobbligo di provvedere alla relazione
di fine mandato, nonchÃĐ, come sottolineato dalla Sezione regionale di controllo per
lâUmbria, con lâidentità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far
conoscere agli elettori lâattività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di
mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale
dell’ente della relazione di fine mandato, ÃĻ il Sindaco che subisce una decurtazione della
propria indennità . La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del
Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al commissario straordinario
nominato in seguito alla scioglimento dellâorgano consiliare, posto che trattasi di fattispecie
espressamente disciplinata dal comma 3, dellâart. 4 del d. lgs. n. 149/2011â (del. n. 15/2015
cit.).
Tale impostazione ÃĻ stata successivamente fatta propria dalle Sezioni regionali di controllo,
le quali hanno confermato che la disposizione citata individua chiaramente i soggetti tenuti
alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di
redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dellâente di tale relazione per lâipotesi
della scadenza anticipata della consiliatura, giungendo alla conclusione che âin caso di
scioglimento anticipato del consiglio, infine, sul Sindaco incombe sempre lâobbligo di
firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il
Comuneâ (Sezione regionale di controllo per la Calabria, delibera n. 95/2020/PAR).
In merito, infine, allâaspetto sanzionatorio della vicenda in esame, occorre prendere le mosse
dalle conclusioni a cui ÃĻ giunta la medesima Sezione delle Autonomie piÃđ volte citata, che
ha affrontato le difficoltà interpretative derivanti dalla mancata individuazione, da parte
del legislatore, dellâorgano legittimato ad effettuare la riduzione della decurtazione
dellâindennità del Sindaco e degli emolumenti del Responsabile del servizio finanziario o
del Segretario generale del Comune, sancendo i seguenti principi:
âĒ âil legislatore non qualifica come âsanzioni pecuniarieâ le predette decurtazioni
dellâindennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio
finanziario e del segretario generale del Comuneâ;
âĒ âla previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria
devono essere espressamente assegnate per legge come, peraltro, avviene per i poteri
sanzionatori attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalle norme in materia di
collegi elettorali e rendiconti dei funzionari delegatiâ;
âĒ âin assenza di unâespressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal
comma 6 dellâart. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive
connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta allâente locale portare
ad attuazione. Lâapplicazione della sanzione pecuniaria ÃĻ, quindi, di esclusiva
spettanza dellâente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dellâEnte
appositamente preposti alla liquidazione delle competenzeâ.
La Sezione Autonomie richiama, altresÃŽ, le decisioni di alcune Sezioni regionali di
controllo, che hanno accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dallâart.
4 del d. lgs. n. 149/2011 con apposita pronuncia, ne hanno dato formale comunicazione
al Sindaco ed allâorgano di revisione (Sezione regionale di controllo per il Veneto,
deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) e hanno ritenuto che spetti allo
stesso ente locale il âpotere-dovereâ di irrogare la predetta sanzione, in assenza di
apposita previsione volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti la competenza
ad applicare la stessa (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
36/VSG/2015, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 8/2015),
anche ordinando allâamministrazione di comunicare alla Sezione regionale le misure
adottate per dare attuazione alle conseguenze di carattere pecuniario ed, al Sindaco, di
dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione,
motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dellâente (Sezione
regionale di controllo per lâAbruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014)â.
Di particolare importanza appare il rilevante intervento delle Sezioni Riunite di questa
Corte, per le quali âla natura di âpena pecuniaria contabileâ della sanzione prevista
dallâart. 4 avrebbe dovuto agevolarne lâinquadramento, alla luce delle suesposte
considerazioni, nel sistema sanzionatorio contabile, che si va delineando, con sempre
maggiore nettezza, negli ultimi anni, in concomitanza con il depotenziamento dei
tradizionali strumenti di garanzia degli equilibri finanziari complessivi (azioni di
responsabilità di natura risarcitoria). (âĶ) In questâottica, sarebbe stato agevole colmare
la lacuna normativa rinvenuta nellâart. 4, comma 6, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e
s.m.i., circa lâorgano al quale intestare il potere sanzionatorio ivi previsto. La Corte dei
conti sarebbe stata, infatti, âgiudice naturaleâ della materia, in relazione ai beni interesse, di rango costituzionale, chiamati in gioco. In assenza di una specifica norma
volta ad attribuire espressamente alla Corte dei conti il potere sanzionatorio sul punto,
la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/2015, ha, tuttavia, ritenuto che
dovesse essere applicata direttamente dallâEnte interessato, giustificando tale scelta alla
luce della âfinalità di tutela della finanza pubblica, che spetta allâente locale portare ad
attuazioneâ. A prescindere da ogni valutazione di merito, tale scelta ermeneutica da un
lato ha perimetrato il potere che la Sezione regionale di controllo puÃē esercitare nella
fase di verifica sullâiter di formazione della relazione di fine mandato, a un mero
âaccertamento oggettivoâ, circoscritto allo scrutinio ab extrinseco del rispetto formale
della rigida sequenza disegnata dal legislatore; dallâaltro, espungendo la sanzione in
esame dal sistema sanzionatorio di matrice contabile sopra accennato, e riconducendola
al diverso ambito delle sanzioni amministrative, irrogabili dallâente locale ai sensi della
legge n. 689 del 1981, attribuisce lâintera materia sanzionatoria alla cognizione del
Giudice di pace, competente per territorio, ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con esclusione
della legittimazione del Procuratore regionale a intraprendere lâazione volta
allâirrogazione della sanzione, oggi pienamente disponibile ex artt. 1 e 133, c.g.c.â.
Il primo punto di approdo a cui giunge, pertanto, la giurisprudenza contabile ÃĻ che
lâirrogazione della sanzione prevista dal citato comma 6 dellâart. 4 sia di competenza
dellâorgano interno dellâente avente specifica attribuzione in materia di personale
(rectius, trattamento economico) per quanto riguarda il Segretario e il dirigente del
servizio finanziario e del dirigente competente in materia di liquidazione dellâindennitÃ
del Sindaco, dovendo dare un significato preciso alla locuzione utilizzata dalla Sezione
Autonomie âuffici dellâEnte appositamente preposti alla liquidazione delle
competenzeâ.
In ordine alla qualificazione di tale attribuzione in termini di mera facoltà o di vero e
proprio obbligo giuridico, il Collegio non ignora lâorientamento di una parte della
giurisprudenza contabile, che si ÃĻ espressa, in sede consultiva, nel senso di riconoscere
che âla valutazione sulla applicazione della sanzione spetta in via esclusiva allâenteâ,
considerato che il ritardo, la mancata redazione o la mancata pubblicazione della
relazione âpotrebbe trovare idonea giustificazione in relazione alle circostanze del caso
concretoâ, nonchÃĐ che âspetta allâente locale statuire se lâaccountability tutelata dallâart.
4 del d.lgs. 149/2011 abbia subito concreto pregiudizio e se ricorrano i presupposti per
la applicazione delle misure di cui al comma 6 della citata disposizioneâ, anche se nella
medesima decisione si conferma che ÃĻ âriconosciuto allâorgano che attualmente gestisce
lâente il pieno potere-dovere di applicare le conseguenze di cui allâart. 4, comma 6, d. lgs.
149/2011â (Sezione di controllo per la Regione Calabria, del. n. 23/2021).
Il Collegio, tuttavia, ritiene di potere prospettare una interpretazione diversa, comunque
conforme al principio affermato dalla Sezione delle Autonomie, che valorizza, da una
parte, la diffusa qualificazione della competenza dellâorgano interno comunale quale
âpotere-dovereâ e, dallâaltra, la formulazione del piÃđ volte citato comma 6.
La disposizione in esame prevede che âIn caso di mancato adempimento dell’obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine
mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
del servizio finanziario del comune o al segretario generale ÃĻ ridotto della metà , con
riferimento alle tre successive mensilità , rispettivamente, l’importo dell’indennità di
mandato e degli emolumentiâ, sembrando fare riferimento a un automatismo
nellâapplicazione della sanzione che esclude qualsivoglia profilo di discrezionalità , il
quale, per potere essere configurato, avrebbe dovuto essere fondato sulla presenza del
verbo âpuÃēâ, non previsto nella disposizione in esame.
La soluzione sposata dal Collegio appare, altresÃŽ, la piÃđ compatibile con lâattribuzione al
dirigente del Servizio personale (rectius, del servizio trattamento economico) o al
dirigente competente in materia di liquidazione dellâindennità sindacale della
competenza in materia da parte della Sezione Autonomie, mentre la scelta discrezionale
dovrebbe essere attribuita allâorgano di vertice, con profili critici non facilmente
risolvibili nel caso in cui la sanzione dovesse essere irrogata al Sindaco e/o al Segretario
generale.
Questa soluzione non appare incompatibile con gli orientamenti delle Sezioni
giurisdizionali di questa Corte. In particolare, di recente, il giudice contabile piemontese
ha confermato che âle sanzioni pecuniarie di cui allâarticolo 4 comma 6 d.lgs.149/ 2011
previste in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione,
nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato (consistenti ,come piÃđ
volte ricordato, nella riduzione della metà con riferimento alle tre successive mensilità ,
rispettivamente, l’importo dellâindennità di mandato e degli emolumenti) non rientrano
fra quelle la cui irrogazione ÃĻ rimessa allâiniziativa del PM, essendo invece attribuito alle
Sezioni regionali di controllo, cui la relazione di fine mandato deve essere trasmessa, il
potere di accertare il puntuale rispetto della disciplinaâ, ma ha precisato che âil dato
normativo ÃĻ in realtà chiaro e determina nella sua applicazione una tipica scissione tra
procedimenti, e tra attività (potere) di controllo, istruttoria e decisoria (spettante alla
Sezione regionale di controllo le cui delibere sono sottoposte al sindacato esclusivo delle
Sezioni Riunite in speciale composizione ai sensi dellâart. 11 comma 6 c.g.c,) e potere
sanzionatorio intestato allâamministrazione da esercitare sulla base dellâatto
presupposto (delibera) nel rispetto dei ben determinati ed automatici criteri quantitativi
previsti dallo stesso art. 14 comma 6 facendo applicazione dei principi di cui alla l.
689/1981â, escludendo che il PM contabile abbia il potere di intraprendere una iniziativa
volta a sollecitare lâirrogazione della sanzione. La Sezione Piemonte precisa : âDelle due
lâuna: o si ritiene che il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie spetti
esclusivamente al giudice contabile su iniziativa del PM ed allora non avrebbe senso
lâinvito contenuto nella delibera della Sezione di controllo rivolto allâapplicazione della
sanzione da parte dellâente che non ne avrebbe il potere, oppure, la trasmissione della
delibera al PM persegue la finalità di renderlo edotto di fatti che potrebbero assumere
rilievo ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa (es. mancato
incameramento di entrate o incameramento somme inferiori al dovuto) ed allora la
trasmissione si giustificherebbe pienamente sulla base della sinergia che sussiste ed ÃĻ
normativamente prevista tra funzioni di controllo e requirentiâ (Sezione giurisdizionale
Piemonte, sent. n. 135/2020).
Anche la Sezione regionale per la Campania, nellâaccertare il mancato rispetto della
scansione temporale di cui al comma 2 dellâart. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, ha affermato
che âstante il carattere oggettivo delle disposizione e al riguardo risulta del tutto
irrilevante la verifica dellâelemento psicologico e quindi della riconducibilità del ritardo
ad una situazione di obiettiva incertezza circa il termine entro cui pubblicare
la relazione di fine mandato attività di pertinenza del giudice della opposizione se e
quando la amministrazione titolare del potere di inflizione di sanzione deciderà di
irrogarla e il sanzionato si opporrà â (del. 230/2021/VSG).
In conclusione, il Collegio accerta:
1. la mancata redazione e pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della
Relazione di fine mandato del Comune di Gela, in occasione delle elezioni
amministrative del 2019;
2. il potere â dovere del dirigente del servizio comunale preposto alla liquidazione
delle competenze di irrogare la sanzione ai soggetti responsabili;
3. lâobbligo per il Sindaco in carica di dare notizia della mancata pubblicazione della
relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale
dell’enteâ.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,
ACCERTA
la violazione delle disposizioni contenute nellâarticolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni come meglio precisato
nella parte motiva.
DISPONE
âĒ che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente
pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale â per il tramite del suo
Presidente-, al Segretario e al dirigente del Servizio preposto alla liquidazione delle
competenze (come meglio indicato nella parte motiva) del Comune di Gela;
âĒ che il rappresentante legale dellâente dia riscontro alla presente pronuncia,
comunicando le misure adottate per dare attuazione alle sanzioni disposte dallâart.
4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, stante la mancata
redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con onere di relazione
anche sullâeventuale contenzioso che dovesse instaurarsi a seguito dellâapplicazione
doverosa delle sanzioni;
âĒ che, ai sensi dellâarticolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente
pronuncia sia altresÃŽ pubblicata sul sito internet dellâAmministrazione secondo le
modalità di legge.
CosÃŽ deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2021
IL MAGISTRATO RELATOREÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IL PRESIDENTE
(Massimo Giuseppe Urso)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Salvatore Pilato)