
Stop al volantinaggio selvaggio, ordinanza del Sindaco Greco. Multe fino a 600 euro
ORDINANZA SINDACALE
Oggetto: Divieto di distribuzione ed affissione, fuori dagli orari e dagli spazi previsti, di volantini,
depliant, manifesti e di altro materiale a contenuto pubblicitario, nonché di affissione, fuori dagli spazi
all’uopo consentiti, di avvisi e annunci funebri, per motivi di igiene pubblica, di decoro e di vivibilità
urbana.
IL SINDACO
Premesso che:
è ancora consolidata nel nostro territorio l’insana pratica di molte aziende e ditte commerciali di pubblicizzare i
loro prodotti e/o i loro programmi aziendali e offerte commerciali mediante la distribuzione di volantini
pubblicitari e loro dispersione lungo le strade, piazze e luoghi pubblici, ovvero con la loro affissione su pareti di
edifici privati e pubblici che, esposti alle intemperie, sovente si riversano sulle strade pubbliche dopo essersi
distaccati dai relativi punti di affissione;
tale pratica comprende anche il deposito precario di volantini a carattere pubblicitario sugli infissi e /o ingressi
delle abitazioni, sui parabrezza degli autoveicoli in sosta lungo le vie e sugli spazi pubblici, ovvero anche la
loro affissione sui pali della pubblica illuminazione e su altra installazione pubblica e/o attrezzature di arredo
pubblico;
parimenti, è tuttora pratica diffusa quella di affiggere fuori dagli spazi all’uopo dedicati e spesso sulle pareti
esterne di edifici, pubblici e privati, prospicienti le pubbliche vie e piazze cittadine, avvisi e annunci funebri.
Considerato che:
tali pratiche determinano il quotidiano deturpamento di luoghi pubblici e l’alterazione del decoro urbano,
unitamente al sistematico imbrattamento di impianti, strutture, strade e spazi pubblici, con frequenti accumuli di
materiale cartaceo lungo le stesse vie pubbliche, data anche l’estrema facilità con cui si è soliti disfarsi dei
volantini, depliant e materiale pubblicitario abbandonandoli per strada, con conseguente difficoltà nella loro
raccolta in quanto sovente costituenti rifiuto non più differenziabile e come tale causa del degrado in cui
sovente versano molte delle vie cittadine.
Rilevato che:
l’esorbitante e considerevole quantitativo di avvisi e annunci, volantini, manifesti ed altro similare materiale
cartaceo pubblicitario e di varie dimensioni sparso lungo le strade e i bordi stradali determina un vero e proprio
inquinamento di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, reso ancora più critico dalle attuali avverse condizioni
metereologiche di vento e/o di pioggia che, contribuendone alla loro ulteriore disseminazione anche nei piccoli
anfratti e lungo gli stessi canali di scolo, finiscono anche con l’impedire il normale deflusso delle stesse acque
meteoriche lungo il sistema fognario, con conseguenti problematiche di carattere igienico sanitario, di degrado
urbano e di protezione civile, anche per via dei pericoli di allagamenti delle strade cittadine e di pregiudizio per
la stessa sicurezza della circolazione stradale.
Ritenuto che:
rientrano tra gli obiettivi strategici e prioritari dell’Amministrazione, costituendo peraltro oggetto delle attività
istituzionali proprie dell’Ente, la tutela e il miglioramento del decoro urbano e della qualità di vita dei cittadini;
il perseguimento di tali obiettivi non può prescindere da una azione di contrasto contro i superiori fenomeni di
degrado ambientale, tra cui l’abbandono, l’accumulo incontrollato e lo spandimento dei rifiuti lungo le vie e gli
spazi pubblici;
l’entità dei fenomeni di degrado ambientale, siccome determinati dalle prassi e dalle attività sopra dette, tuttora
diffuse tra gli operatori commerciali, producono un danno per l’immagine della città, causa le oggettive loro
ricadute negative in termini di condizioni di normale vivibilità e decoro che la rendono meno appetibile per
nuovi investimenti, impedendone le possibilità di sviluppo.
Rilevato pertanto che:
appare pertanto opportuno e necessario perseguire in modo rigoroso le attività e le prassi sopra dette, a tutela
dell’igiene ambientale e per la migliore salvaguardia possibile delle condizioni di vivibilità, di decoro urbano e
di sicurezza della circolazione, seriamente compromesse dalla sistematica e aggressiva disseminazione lungo le
strade e i bordi stradali, spazi e luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di rifiuti speciali assimilabili a quelli
urbani, in materiale cartaceo e di difficile differenziazione proveniente dalla distribuzione e affissione a tappeto
degli avvisi, manifesti e altro materiale pubblicitario, nonché dall’affissione selvaggia di manifesti e avvisi
funebri fuori dagli
spazi a ciò dedicati;
Dato atto:
che già in precedenza risultano esser state emesse analoghe ordinanze sindacali n. 440 del 21.07.1999, n. 752
del 21.09.2010, n. 85 del 26.2.2016 e n. 100 del 05.03.2019;
che continuano ancora a persistere le condizioni che hanno a suo tempo imposto l’adozione dei divieti di cui
all’oggetto, essendo stato fatto presente dal DEC preposto al controllo sul servizio di igiene ambientale della
città di Gela che sussiste un notevole quantitativo di rifiuti stradali sparsi lungo i bordi stradali costituito dal
materiale di cui in premessa.
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani, approvato con delibera
CC n. 157 del 29.07.2019;
Letti gli artt. 50 D.Leg.vo n. 267/2000 (TUEL), 15, comma 1, lett. I del vigente Codice della Strada e 191
D.Lg.vo n. 152/2006 (TUA)
ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa:
1) in tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto a tutte le aziende e ditte commerciali di
pubblicizzare i loro prodotti, programmi aziendali e offerte commerciali mediante l’affissione e/o
apposizione su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, sulle pareti di edifici
pubblici e privati non autorizzati, su alberi e su altra installazione pubblica e/o attrezzature di arredo
pubblico, di manifesti, avvisi, volantini e di altro materiale a contenuto pubblicitario;
2) E’ altresì’ fatto divieto in tutto il territorio comunale alle aziende e ditte commerciali operanti nel settore
dei servizi delle pompe funebri di affiggere, fuori dagli spazi consentiti, avvisi e manifesti funebri;
3) E’ vietato, in tutto il territorio comunale, distribuire manifesti, opuscoli, avvisi, volantini o altro
materiale a contenuto pubblicitario ai conducenti e/o ai passeggeri di autoveicoli durante la loro
circolazione e in prossimità di incroci e/o rotatorie stradali;
4) E’ vietato in tutto il tutto il territorio comunale distribuire manifesti, opuscoli, avvisi, volantini e altro
materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni di edifici privati e pubblici, sui
parabrezza e sui lunotti degli autoveicoli in sosta lungo le vie pubbliche.
5) E’ consentita, solo in occasione di manifestazione politiche, sindacali, religiose, celebrative, ovvero di
rilevanza sociale, da svolgersi in luoghi e/o spazi pubblici, ove autorizzate a termini di legge, la
distribuzione di volantini ai soli cittadini che si dichiarino interessati, con l’obbligo per gli organizzatori
di vigilare perchè non vengano abbandonati per strada.
6) L’attività di volantinaggio a scopi pubblicitari rimane disciplinata dal vigente Regolamento (delibera
CC n. 44 del 26.4.2021), con l’obbligo per la ditta incaricata di dare preventiva comunicazione al
Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio CUP – Settore Tributi del Comune di Gela, almeno cinque
prima della distribuzione, contenente l’indicazione della data in cui avranno inizio le attività e il
numero degli addetti, unitamente alla quietanza dell’imposta di € 6,00 dovuta, a termini della Delibera
G.M. n. 162 del 18.06.2021, per ogni singolo operatore impiegato nella giornata in cui dovrà svolgersi
la detta attività.
AVVERTE
che in caso in trasgressione alla presente ordinanza, verranno comminate, tranne che il fatto non costituisca
reato o più grave illecito amministrativo, le prescritte sanzioni pecuniarie da un minimo di € 100,00 al massimo
di € 600,00.
La presente Ordinanza avrà effetto per la durata di gg. novanta a decorrere da oggi
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica a tutti mediante le prescritte forme di pubblicazione all’Albo
Pretorio, comprese le pubblicazioni mediante affissione sul territorio comunale e la pubblicazione nel sito
internet istituzionale dell’Ente.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza potrà essere esperito ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sicilia
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Sig. Presidente della
Regione Siciliana nel termine di gg. 180 dalla sua pubblicazione
Spetta al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia curare l ‘esecuzione della presente
Ordinanza e l’applicazione delle prescritte sanzioni in danno dei trasgressori.