
Referendum caccia e disarmo, dove firmare al Comune
Il 3 marzo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre quesiti referendari. Due hanno come obiettivo il disarmo e uno la salute pubblica, intesi come beni comuni da governare nell’interesse delle generazioni future.
La raccolta delle firme su tutti i tre quesiti è iniziata il 22 aprile. Durerà tre mesi e dovrà raggiungere 500mila firme valide da presentare alla Corte di Cassazione e poi a quella Costituzionale, al fine di poter celebrare il referendum.
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gela che intendono aderire e sottoscrivere l’iniziativa, possono recarsi presso gli uffici del comune – ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 170, muniti di carta di identità in corso di validità.
Ne ha dato notizia il funzionario dell’Ufficio Elettorale Rita Psaila.
I quesiti referendari
1
Questione sanitaria
«Volete voi abrogare l’Art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), comma 13, D.lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), limitatamente alle parole “e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale”?»
2
Armi all’Ucraina
«Volete voi che sia abrogato l’Art. 1 del Dl 2 dicembre 2022 n. 185, convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023: “È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei terminie con le modalità ivi stabilite?»
3
Export bellico
«Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 09 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere” limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»
Caccia
- «Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”?».
- «Volete voi che sia abrogato l’art. 19-ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?».